ALLE AZIENDE CLIENTI UTILIZZATRICI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI SURROGA PER PAGAMENTI PARZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI SOMMINISTRATI
SI COMUNICA QUANTO SEGUE
premesso che:
in linea generale, i crediti di lavoro subordinato ammessi allo stato passivo fallimentare sono rappresentati dalle spettanze retributive liquidate nei cedolini paga, al netto delle trattenute contributive e al lordo delle ritenute fiscali;
ritenendosi solidalmente responsabili, alcune aziende utilizzatrici hanno provveduto al pagamento dei crediti di lavoro subordinato vantati dagli stessi dipendenti somministrati nei confronti del Fallimento Maxwork Spa;
in data 26 luglio 2017, il Collegio dei Curatori ha inviato a mezzo pec una comunicazione alle aziende utilizzatrici invitandole a depositare telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura fallimentare, istanza di surroga per le somme pagate dalle stesse aziende utilizzatrici ai dipendenti somministrati;
a seguito di tale comunicazione sono pervenute, tra le altre, istanze di surroga da parte di aziende utilizzatrici che hanno provveduto al pagamento parziale dei crediti di lavoro subordinato ammessi allo stato passivo fallimentare, intendendosi come pagamento parziale anche la corresponsione dei soli importi netti risultanti dai cedolini paga;
ai sensi dell’art. 61, co. 2, L.F. il co-obbligato in solido (azienda utilizzatrice) può esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’obbligato principale (Fallimento Maxwork Spa) solo nel caso in cui il creditore solidale (dipendente somministrato) sia stato soddisfatto integralmente;
le aziende utilizzatrici che hanno effettuato un pagamento parziale del credito ammesso allo stato passivo fallimentare in capo ai dipendenti somministrati non possono, pertanto, far valere alcun diritto di surroga nei confronti del Fallimento Maxwork Spa fino a quando i dipendenti somministrati non saranno integralmente soddisfatti;
considerato che
è in fase di definizione il progetto di riparto parziale che dovrà prevedere il pagamento integrale dei crediti ammessi allo stato passivo delle domande tempestive nella categoria prededuzioni e privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (crediti dei lavoratori dipendenti);
in sede di riparto la distribuzione delle somme a favore dei dipendenti somministrati avverrà tenendo conto dei pagamenti effettuati dalle aziende utilizzatrici (per evitare duplicazioni);
tutto ciò premesso e considerato
si informano le aziende utilizzatrici che hanno presentato istanza di surroga per pagamenti parziali del debito verso i dipendenti ammesso allo stato passivo fallimentare che le istanze di surroga, allo stato, non possono essere accolte, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 61, co. 2, L.F. sopra richiamato e che, pertanto, le stesse aziende utilizzatrici non parteciperanno al riparto parziale in corso di definizione;
si invitano le predette aziende utilizzatrici a ripresentare le istanze di surroga successivamente all’esecuzione del riparto parziale, poiché solo dopo tale riparto il credito dei dipendenti somministrati sarà integralmente soddisfatto e le aziende utilizzatrici potranno far valere il loro diritto di surroga;
il Collegio dei Curatori darà pronta comunicazione ad ogni azienda utilizzatrice del momento dell’avvenuto riparto.
Distinti saluti.
Il Collegio dei Curatori
Dott. Augusto Tucci
Avv. Nicola Brambati
Dott.ssa Marisa Gentili